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Attrezzature di sollevamento in magazzino
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Verifiche Attrezzature di Lavoro

Ispezioni periodiche obbligatorie su attrezzature di sollevamento ai sensi dell'Art. 71, comma 11, D.Lgs 81/08.

I nostri servizi

Verifiche Mezzi di Sollevamento

Abilitati dal Ministero del Lavoro per le verifiche periodiche ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs 81/08.

SP — Sollevamento Persone

  • PLE (Piattaforme Elevabili) Annuale
  • PLAC (Piattaforme su Colonna) Annuale
  • Ponti Sospesi e Argani Annuale
  • Carri Raccogli Frutta Biennale
  • Ascensori da Cantiere Biennale
  • Scale Aeree Biennale

SC — Gru Mobili Trasferibili

  • Autogrù Annuale
  • Gru su Autocarro Annuale
  • Gru a Torre Annuale
  • Carrelli Semoventi Telescopici Biennale

SC — Gru Fisse

  • Carriponte, Gru a Bandiera... Biennale
  • < 10 anni (uso regolare) Triennale
  • < 10 anni (settori usuranti*) Biennale
  • > 10 anni (settori usuranti*) Annuale

*costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Adempimenti

Cosa deve fare il Datore di Lavoro

Le fasi obbligatorie per la messa in servizio e il mantenimento della conformità delle attrezzature.

1

Messa in esercizio

All'acquisto o alla prima messa in esercizio, occorre effettuare la Denuncia di messa in servizio all'INAIL tramite il portale CIVA, ottenendo così la matricola INAIL dell'attrezzatura.

2

Prima Verifica (PVP)

Alla scadenza della prima verifica periodica, inoltra la richiesta tramite il portale CIVA indicando IS.I. S.r.l. come soggetto abilitato. INAIL potrà così incaricarci direttamente per l'ispezione.

3

Verifiche Successive

Per tutte le scadenze successive alla prima, non è più necessario passare dal portale INAIL: puoi contattare direttamente ISI per programmare ed eseguire le verifiche obbligatorie.

La tua operatività merita standard elevati. Richiedi una consulenza tecnica e un preventivo su misura.

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Normativa

Inquadramento normativo

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) prescrive che il Datore di Lavoro di un’impresa ha l’obbligo (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 dello stesso decreto, “idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie”.

Le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, quali collaudo gru, verifica piattaforma e mezzi di sollevamenti o verifica carroponte, sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e sono di diretta responsabilità dei datori di lavoro i quali potranno rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl) per la verifica dei loro mezzi, ma anche ai Soggetti Privati abilitati.

L’elenco delle macchine soggette a verifica è contenuto nell’Allegato VII del D.lgs. 81/2008.

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